E adesso la Professione? Quattro futuri possibili per la musicoterapia italiana

04.11.2026

Dal nome del titolo al futuro della professione: quattro scenari possibili per la Musicoterapia italiana

"Dal 2026 chi completa il biennio di musicoterapia in conservatorio ottiene una laurea magistrale.". Un nome nuovo, che riapre domande antiche: chi potrà dirsi musicoterapeuta, con quale percorso, e che cosa accadrà a chi lavora da anni nei luoghi di cura.

Articolo Blog  curato da Simone Rizzardi (musicoterapeuta) 


✪ Ripartire da CANEVA

Il 29 ottobre 2026 Paolo Alberto Caneva, musicoterapeuta con trentacinque anni di mestiere e una lunga storia legata al Conservatorio di Verona, ha pubblicato sul suo blog un articolo intitolato Cosa fa un nome?. È un testo che merita di essere letto per intero. Ricostruisce con precisione la riforma e, insieme, interroga il significato del nome della nostra professione, passando da Giustiniano a Shakespeare, da Bruscia al suo talk TEDx.


Il punto di partenza è una notizia: dal 2026 chi studia musicoterapia in conservatorio esce con una laurea magistrale.


È cambiato il nome del titolo, non il percorso. Ma un nome, ricorda Caneva, non è mai soltanto un'etichetta: decide in quale bando possiamo entrare, in quale graduatoria, in quale casella di un modulo.


Caneva chiude il suo ragionamento con una domanda che lascia volutamente sospesa: e chi si è diplomato prima? La legge cambia la denominazione dei titoli, ma non dice nulla di esplicito su quelli già rilasciati.


Questo articolo nasce dalla lettura del suo e vuole esserne una continuazione. Raccolgo quella domanda e provo a spingerla un passo più in là: dal nome del titolo al futuro della professione. Non per dare una risposta, che oggi nessuno ha, ma per allargare la domanda. Che cosa potrebbe succedere alla musicoterapia italiana nei prossimi dieci anni? E che cosa ci insegnano le professioni vicine, come la psicologia e la psicomotricità, che hanno già attraversato questo passaggio?


Se Caneva ha guardato indietro, ricostruendo come siamo arrivati fin qui, io provo a guardare avanti. Non prenderò posizione. Proverò a fare una proiezione: mettere in fila gli scenari possibili, con i loro vantaggi e i loro costi, compreso quello di cui si parla meno, cioè che la musicoterapia non venga mai riconosciuta.



✪ Che cosa è cambiato DAVVERO

Per capire la novità serve una sigla: AFAM, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. È il sistema che comprende conservatori, accademie di belle arti e istituti affini. Dalla riforma del 1999 rilascia titoli di livello universitario, ma con un nome diverso: «diplomi accademici» di primo e secondo livello.


Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, sostituisce quei nomi con «laurea» e «laurea magistrale». Il biennio in Teorie e tecniche in musicoterapia, attivo in sedici conservatori, rilascia quindi una laurea magistrale. 


La relazione del Governo è esplicita: la norma non modifica il percorso formativo né i requisiti curricolari, ma interviene sulla sola denominazione.


Caneva ricostruisce bene perché questo nome conti. Fino a ieri chi aveva un diploma accademico doveva spiegare di continuo che il suo titolo valeva quanto una laurea, e in alcuni casi veniva escluso da concorsi e selezioni. La storia della musicoterapia ne offre un esempio preciso. 

Nel 2016 la tabella delle classi di concorso per l'insegnamento includeva il diploma accademico in musicoterapia, ma non il diploma di specializzazione rilasciato dai primi corsi sperimentali di Verona e dell'Aquila. Un nome diverso, e una porta chiusa fino alla legge 77 del 2020, che rese quei diplomi equipollenti.


È un precedente da tenere a mente per tutto ciò che segue: nel nostro campo, i nomi dei titoli hanno già aperto e chiuso porte reali.


Infografica dei tre piani da non confondere: titolo di studio, competenza professionale e riconoscimento giuridico del musicoterapeuta

✪ Tre piani da non CONFONDERE

Il dibattito su questi temi si inceppa spesso perché mescola tre questioni diverse. Conviene separarle prima di immaginare qualsiasi futuro.



  • Il titolo di studio. Dice quale percorso formativo una persona ha completato e dove. È ciò che la nuova legge ha toccato.
  • La competenza professionale. Dice che cosa una persona sa fare davvero: osservare, costruire una relazione sonora, valutare, lavorare in équipe. Si forma con lo studio, ma matura con anni di pratica e di supervisione.
  • Il riconoscimento giuridico. Dice chi può esercitare una professione e a quali condizioni. In Italia la musicoterapia rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, regolate dalla legge 4 del 2013: non esiste un albo dei musicoterapeuti, né un titolo obbligatorio per esercitare.


I tre piani si influenzano, ma non coincidono. La laurea magistrale rafforza il primo. Non certifica da sola il secondo, e non modifica il terzo.

 Allo stesso modo, trent'anni di esperienza costruiscono competenza, ma non si trasformano in un titolo accademico. 

Caneva lo dice a modo suo: il titolo dice dove abbiamo studiato, il mestiere si vede altrove.


Un quarto elemento attraversa i tre piani: la norma UNI 11592. È una norma tecnica volontaria che descrive conoscenze, abilità e competenze del musicoterapeuta. In base alla legge 4/2013, un professionista può chiedere a un ente di certificazione accreditato di verificare la propria corrispondenza a quella norma. È uno dei pochi strumenti che oggi provano a misurare la competenza indipendentemente dal titolo.


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✪ Che cosa insegnano le professioni VICINE

In Italia una professione d'aiuto può trovarsi in condizioni giuridiche molto diverse. Tre esempi vicini alla musicoterapia mostrano le strade possibili, e soprattutto che cosa è accaduto a chi già lavorava quando le regole sono cambiate.


Psicologo
Inquadramento: professione sanitaria con Ordine e albo (legge 56/1989, legge 3/2018).
Formazione richiesta: laurea magistrale abilitante.
Che cosa accadde a chi esercitava prima: norme transitorie ampie: iscrizione agevolata e una sessione speciale d'esame per titoli, aperta anche a laureati in altre discipline con attività documentata.


Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (TNPEE)
Inquadramento: professione sanitaria con albo nell'Ordine TSRM e PSTRP (DM 56/1997).
Formazione richiesta: laurea triennale abilitante.
Che cosa accadde a chi esercitava prima: equipollenze ed equivalenze dei titoli precedenti, valutate su requisiti formativi e documentazione precisi.


Psicomotricista
Inquadramento: professione non ordinistica (legge 4/2013).
Formazione richiesta: nessun titolo imposto per legge.
Che cosa accadde a chi esercitava prima: nessun passaggio: autoregolazione tramite associazioni, attestazioni e norme tecniche.


Il caso degli psicologi è il più istruttivo, e anche il più discusso. Quando la legge 56 del 1989 istituì l'albo, le norme transitorie permisero l'ingresso anche a chi non era laureato in psicologia ma documentava anni di attività nel campo. La Corte costituzionale le ha descritte come strumenti per sistemare le situazioni pregresse. Il risultato fu un primo albo molto più ampio del previsto, e per anni si è parlato di «sanatoria». Il precedente mostra due cose insieme: che l'esperienza può diventare una via d'accesso, e che farlo senza criteri stretti ha un costo in credibilità.


Il TNPEE mostra la via opposta. Qui il riconoscimento dei titoli precedenti è passato attraverso verifiche documentali puntuali: ore di formazione, contenuti dei corsi, date. Chi non rientrava in quei requisiti non ha ottenuto il riconoscimento, indipendentemente dagli anni di lavoro.


Vale la pena guardare da vicino il passaggio dagli psicomotricisti ai TNPEE, perché viene spesso ricordato come una sanatoria. Non lo è stato. 

La procedura di «equivalenza», regolata dal DPCM 26 luglio 2011, valuta caso per caso i titoli del vecchio ordinamento. 

Possono accedervi solo titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999, con un corso iniziato entro il 31 dicembre 1995, autorizzato da un ente pubblico anche se gestito da un privato. Serve inoltre almeno un anno di lavoro coerente negli ultimi cinque anni prima del 10 febbraio 2011. Se il punteggio non basta, si deve completare un percorso di compensazione formativa.


In altre parole: la porta si è aperta solo per chi si era formato prima della riforma delle professioni sanitarie, in corsi riconosciuti. Chi si è diplomato psicomotricista dopo, in una scuola privata, è rimasto psicomotricista, nell'area della legge 4/2013. Tra la «sanatoria» ampia degli psicologi nel 1989 e la finestra stretta dei TNPEE sta tutta la gamma delle scelte che un legislatore può fare.


Lo psicomotricista, infine, è la figura più simile alla musicoterapia di oggi. Ha scuole storiche, associazioni, codici deontologici e una propria identità. Non ha un albo pubblico né attività riservate. Vive cioè nella condizione in cui la musicoterapia si trova adesso, ma senza un titolo accademico statale di riferimento: ed è proprio qui che la musicoterapia, dal 2026, si differenzia.


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✪ Quattro futuri POSSIBILI

Nessuno di questi scenari è una previsione. Sono traiettorie plausibili, costruite sui modelli che l'Italia ha già sperimentato. Nella realtà potrebbero anche combinarsi.


Infografica dei quattro futuri possibili per la musicoterapia italiana: mancato riconoscimento, consolidamento graduale, qualificazione rafforzata, professione regolamentata, con vantaggi e rischi di ciascuno
1. Il mancato riconoscimento

È lo scenario di cui si parla meno, ma non è il meno probabile. La laurea magistrale resta un titolo accademico, la legge 4/2013 resta il quadro di riferimento, e nessun legislatore si occupa più della professione. Nel frattempo la musica entra sempre di più nei luoghi di cura come strumento di altre figure: educatori, TNPEE, fisioterapisti, operatori di animazione. La musicoterapia rischia di diventare una competenza aggiuntiva di altri, più che una professione autonoma.


A favore:


  • massima libertà di approcci, orientamenti e percorsi formativi;
  • nessuna barriera per chi già lavora, a qualunque scuola si sia formato;
  • spazio per l'innovazione e per pratiche al confine tra clinica, benessere e comunità.


Contro:


  • tutela affidata a strumenti volontari: la legge 4/2013 offre a utenti e istituzioni criteri per verificare un professionista (iscrizione a un'associazione, attestato di qualità, certificazione UNI), ma nessuno è obbligato a usarli, e chi non li conosce fatica a orientarsi;
  • debolezza contrattuale e precarietà, perché le strutture non hanno obblighi né parametri;
  • rischio di assorbimento: se la musica la usano tutti, il musicoterapeuta deve continuamente dimostrare che cosa aggiunge.


2. Il consolidamento graduale

La professione resta non ordinistica, ma la laurea magistrale diventa, di fatto, il riferimento. Non per legge: per abitudine. Bandi, enti e cooperative iniziano a chiederla perché è il titolo più facile da verificare.


A favore:


  • nessuna riforma da attendere: il processo è già in corso;
  • maggiore riconoscibilità sociale, grazie a un titolo che tutti capiscono;
  • percorso formativo pubblico, con costi più contenuti di molte scuole private.


Contro:


  • nasce una gerarchia di fatto, non scritta da nessuno, tra chi ha la laurea e chi no;
  • i professionisti storici rischiano l'esclusione dai bandi senza che una norma lo abbia deciso;
  • il titolo rischia di diventare l'unico parametro di qualità, a scapito dell'esperienza.


3. La qualificazione rafforzata

Senza creare un albo, la professione si dà regole più rigorose: requisiti di formazione, tirocinio, supervisione, aggiornamento continuo. Strumenti già esistenti, come la norma UNI 11592 e le attestazioni delle associazioni previste dalla legge 4/2013, diventano il criterio condiviso. Per chi già lavora si prevedono percorsi di riconoscimento delle competenze, per esempio tramite portfolio documentati.


A favore:


  • valorizza insieme titolo ed esperienza, misurando la competenza;
  • non richiede una legge nuova, ma un accordo tra associazioni, formazione e committenti;
  • mantiene la pluralità degli ambiti: clinico, educativo, sociale, comunitario.


Contro:


  • funziona solo se le strutture e gli enti pubblici decidono di usare quei criteri;
  • la certificazione ha costi e richiede tempo al professionista;
  • senza un obbligo di legge, resta volontaria: chi non si certifica può comunque lavorare.


4. La professione regolamentata

Una legge istituisce la professione: profilo, requisiti, attività di competenza, forse un albo e un ingresso tra le professioni sanitarie. La legge 3/2018 prevede già una procedura per individuare nuove professioni sanitarie, ma richiede un iter lungo e il consenso di Stato e Regioni.


A favore:


  • massima tutela per le persone assistite e per i professionisti;
  • riconoscimento chiaro nei servizi sanitari, nei contratti e nei bandi;
  • fine dell'ambiguità su chi può definirsi musicoterapeuta.


Contro:


  • un profilo sanitario rischia di stringere una disciplina che vive anche in ambiti educativi, sociali e di benessere;
  • tempi politici lunghi e incerti, e possibili conflitti con professioni sanitarie già esistenti;
  • per chi già lavora, tutto dipende da come verranno scritte le norme transitorie: potrebbero essere ampie come per gli psicologi o strette come per i TNPEE.


✪ Il nodo trasversale: chi c'era PRIMA

In tutti e quattro gli scenari ritorna la domanda di Caneva, allargata. Non riguarda solo chi ha un vecchio diploma di conservatorio. Riguarda soprattutto la grande parte della musicoterapia italiana che si è formata prima dei conservatori, o fuori da essi: scuole private pluriennali, tirocini, supervisioni, e poi venti o trent'anni di lavoro nei centri diurni, nelle residenze, nei servizi per l'autismo e la disabilità grave.


Per questi professionisti le possibilità sono sostanzialmente tre:
  1. continuare a esercitare nel quadro della legge 4/2013, come oggi, anche senza laurea;
  2. essere progressivamente penalizzati, se i bandi inizieranno a chiedere espressamente la laurea magistrale;
  3. accedere a forme di riconoscimento delle competenze, che però oggi non esistono come percorso specifico e richiederebbero una scelta normativa o associativa.


I precedenti delle professioni vicine indicano che il punto decisivo non è se riconoscere l'esperienza, ma come. Un riconoscimento troppo largo indebolisce la credibilità della professione. Uno troppo stretto cancella chi l'ha costruita. Tra questi due estremi passa gran parte del futuro della musicoterapia italiana.


✪ Le scuole storiche e le associazioni: quale ruolo DOMANI?

La musicoterapia italiana non è nata nei conservatori. Il corso quadriennale di Assisi, avviato nel 1981 alla Pro Civitate Christiana, è considerato il primo in Italia ed è tuttora attivo. Dopo di lui sono nate decine di scuole triennali e quadriennali. Nel 1994 molte si sono riunite nella CONFIAM, la Confederazione Italiana Associazioni e Scuole di Musicoterapia, che ha definito un protocollo formativo comune. Nel 2002 è nata l'AIM, Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia, oggi il principale riferimento professionale nel quadro della legge 4/2013. Accanto a loro operano altre realtà, come la FIM e l'AIReM.


I due mondi, del resto, sono meno separati di quanto sembri. Molti docenti dei bienni accademici si sono formati nelle scuole storiche o vi insegnano ancora. E alcuni conservatori, prima dell'ordinamento attuale, hanno ospitato corsi triennali costruiti proprio sul protocollo CONFIAM.



Due formazioni diverse, non solo per durata

Si sente spesso dire che il conservatorio forma in due anni e le scuole private in tre o quattro. Il confronto è più complesso.


  • Accesso
    Biennio accademico: laurea o diploma accademico di primo livello, più 48 crediti propedeutici in ambito psicologico, pedagogico e musicale.
    Scuole storiche: diploma di scuola superiore e competenze musicali, con criteri variabili da scuola a scuola.
  • Durata
    Biennio accademico: 2 anni, 120 crediti formativi.
    Scuole storiche: 3 o 4 anni.
  • Tirocinio
    Biennio accademico: 250 ore presso centri convenzionati, con tutor.
    Scuole storiche: variabile, spesso con supervisione.
  • Organizzazione
    Biennio accademico: calendario accademico.
    Scuole storiche: spesso a moduli concentrati, nei fine settimana o in periodi intensivi.
  • Titolo
    Biennio accademico: laurea magistrale (dal 2026).
    Scuole storiche: diploma privato, riconosciuto dalle associazioni.


Il biennio, insomma, poggia su una formazione precedente di livello universitario. Le scuole storiche spesso costruivano tutto da zero, distribuito su più anni. Sono due architetture diverse, difficili da misurare con lo stesso metro.


Infografica di confronto tra biennio accademico in conservatorio e scuole storiche di musicoterapia: accesso, durata, tirocinio, organizzazione e titolo

✪ Un'ipotesi: dalla formazione di base alla SPECIALIZZAZIONE

Se la laurea magistrale diventerà il riferimento di base, le scuole storiche potrebbero cambiare funzione. Non più l'ingresso nella professione, ma la specializzazione successiva, orientata ai contesti: disabilità grave e pluriminorazione, demenze, cure palliative, neonatologia, salute mentale, comunità. Chi si laurea sceglierebbe poi l'ambito che sente suo, come accade in molte professioni sanitarie con master e corsi post-base.


A favore: valorizza decenni di esperienza didattica e clinica delle scuole; offre ai laureati una formazione sul campo che due anni non possono dare; evita la dispersione di un patrimonio formativo.


Contro: richiede alle scuole di ripensare modelli, costi e identità; non risolve il problema di chi si è già diplomato in quelle scuole; senza un riconoscimento formale, la specializzazione resterebbe facoltativa e poco spendibile nei bandi.



✪ Una frattura POSSIBILE

Resta un rischio che attraversa tutti gli scenari: che la musicoterapia italiana si divida in due filoni che si guardano con diffidenza. Da una parte chi difende la storia, le scuole e l'esperienza. Dall'altra chi vede nel titolo accademico la via verso la piena legittimazione. Non si tratta di schieramenti dichiarati, ma di sensibilità diverse, che i passaggi normativi possono accentuare o ricomporre. Le associazioni professionali, che oggi riuniscono persone di entrambe le provenienze, sono probabilmente il luogo in cui questa tensione verrà decisa.


✪ Le domande che RESTANO

Caneva ricorda che Bruscia parlava di definition anxiety: l'ansia di non sentirsi legittimi finché non si trova la parola giusta. La nuova legge ha dato una parola al titolo. Non ha dato una risposta alla professione.


Questa proiezione non indica quale scenario sia preferibile. Ciascuno protegge qualcosa e ne sacrifica un'altra: la libertà o la tutela, la pluralità o la riconoscibilità, la storia o la chiarezza dei requisiti. 


Lascia però alcune domande che chi lavora con la musica nei luoghi di cura farebbe bene a porsi, a qualunque percorso appartenga:


  • La musicoterapia italiana vuole essere una professione accademica, una professione regolamentata o una disciplina aperta a più percorsi, con standard di competenza condivisi?
  • Chi deve decidere i criteri: il legislatore, le associazioni, la formazione, o le strutture che assumono?
  • E come si misura una competenza che si vede soprattutto nella relazione, nei tempi lenti, nei segnali minimi di una persona che non parla?


Il nome, da quest'estate, c'è. Che cosa gli si costruirà intorno è ancora tutto da scrivere.


E lo scriveranno in molti. Il legislatore, se e quando deciderà di occuparsene. Le associazioni, che dovranno tenere insieme storie e provenienze diverse. I conservatori e le scuole storiche, chiamati a scegliere se competere o completarsi. Le strutture che assumono, che con i loro bandi decidono ogni giorno, spesso senza saperlo, che cosa conta come competenza.


Giulietta, dal balcone, sosteneva che la rosa profuma con qualunque nome. Caneva ci ricorda che tutta la tragedia nasce proprio da un nome. Forse la verità sta nel mezzo. Il profumo non dipende dal nome, ma il nome decide in quale giardino la rosa potrà crescere, e chi avrà il permesso di coltivarla.


Nel frattempo, il lavoro continua. In un centro diurno, una persona che non parla risponde a un ritmo con il respiro. In una residenza, un anziano ritrova per un momento una canzone che credeva perduta. Lì nessuno chiede il nome del titolo appeso al muro. Ma proprio perché quei momenti contano, vale la pena chiedersi quale futuro costruire intorno a chi li rende possibili. E farlo prima che siano altri a deciderlo al posto nostro.


Un ringraziamento a Paolo Alberto Caneva: il suo articolo Cosa fa un nome? è stato lo spunto da cui è nata questa riflessione. Queste pagine vogliono esserne un seguito, nel rispetto della domanda che lui ha avuto il merito di porre.


Fonti

Simone Rizzardi

Founder Musicoterapiaviva.it

Musicoterapista, Operatore e Consulente nel Benessere del suono.

Esperto di applicazioni della musica in contesti Clinici e di Crescita personale. Musicista

e appassionato della Valorizzazione dei Talenti delle persone - Scopri chi è Simone 


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